Classificazione Sismica degli Edifici

Attribuire una classe sismica consente una lettura semplice e comprensibile del rischio a cui è soggetto l’edificio e le persone che lo occupano. I danni causati dal terremoto dipendono sì dall’intensità delle scosse ma anche dalla vulnerabilità del manufatto edilizio e dalla educazione della popolazione ad affrontare il fenomeno.

Classificazione Sismica: Linee Guida

Classificare la struttura mediante verifiche della sicurezza statica e sismica;

  • attivare interventi, anche semplici, per il miglioramento della sicurezza e consentire il passaggio di classe di rischio;
  • effettuare un attento controllo anche degli interventi non strutturali;
  • affidarsi a professionisti preparati;
  • boicottare le offerte di prestazioni a tariffe “indecenti”.

le Linee Guida per la Classificazione Sismica del Rischio delle costruzioni definiscono otto classi di rischio, con pericolo crescente dalla lettera A+ alla lettera G. La determinazione della classe di appartenenza di un edificio può essere condotta secondo due metodi, tra loro alternativi, l’uno convenzionale e l’altro semplificato, quest’ultimo con un ambito applicativo limitato.

classificazione sismica - metodo convenzionale 2

Grazie alla valutazione del rischio sismico sarà possibile comprendere quali sono gli interventi e i costi per consentire alla struttura di avvicinarsi al grado di sicurezza previsto dalla norma. Inoltre, il proprietario avrà gli strumenti per comprendere se e come intervenire, oppure abbattere e ricostruire. Proprio in funzione della classe di rischio viene definita l’entità del sisma-bonus previsto dalla legge di Bilancio 2017.

Sono previste, infatti, inoltre “maxi detrazioni” fiscali nei seguenti casi:

  • detrazione al 70% qualora gli interventi antisismici consentano il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore;
  • detrazione al 80% qualora gli interventi antisismici consentano il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiore;
  • detrazione al 75% qualora gli interventi antisismici siano relativi a parti comuni di edifici condominiali e consentano il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore;
  • detrazione al 85% qualora gli interventi antisismici siano relativi a parti comuni di edifici condominiali e consentano il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiore.

Le spese sulle quali è calcolata la detrazione comprendono i costi di classificazione sismica e progettazione degli interventi migliorativi, realizzazione degli interventi e le relative spettanze professionali, gli interventi per la “messa a norma” degli impianti elettrici e a gas.

Laddove si preveda l’esecuzione di interventi volti alla riduzione del rischio, l’attribuzione della Classe di Rischio pre e post intervento deve essere effettuata utilizzando il medesimo metodo e con le stesse modalità di analisi e di verifica, tra quelle consentite dalle Norme Tecniche per le Costruzioni.

Nel caso di valutazioni finalizzate all’esecuzione di interventi sugli edifici volti alla riduzione del rischio, è consentito l’impiego del metodo semplificato, nei soli casi in cui si adottino interventi di rafforzamento locale; in tal caso è ammesso il passaggio di una sola Classe di Rischio.

Per tutti gli interventi che, pur riducendo il rischio, non consentono il passaggio alla Classe di Rischio minore, si può comunque ricorrere agli sgravi fiscali minimi già previsti dalle altre misure di agevolazione vigenti.

Interventi e relativo passaggio di classe di rischio

Gli interventi hanno lo scopo di mitigare il rischio. Essi possono interessare elementi strutturali e/o elementi non strutturali, in relazione alle carenze specifiche della singola costruzione.

L’altra novità riguarda la presenza di due distinti parametri in base ai quali classificare il rischio: PAM e IS-V. Il primo, di tipo economico, indica la Perdita Annuale Media attesa, ovvero le perdite economiche dovute ai possibili danni degli elementi strutturali e non strutturali in termini di percentuale del Costo di Ricostruzione CR. Il secondo parametro, noto anche come Indice di Rischio, è dato dal rapporto tra capacità e domanda della costruzione in termini di accelerazione di picco al suolo PGA per lo Stato Limite di Salvaguardia della Vita. Questo secondo parametro rappresenta l’intenzione della commissione relatrice, che ha modificato le Linee Guida, di fare della classificazione sismica delle costruzioni non solo uno strumento di incentivazione economica, ma anche di mappatura della sicurezza degli edifici sul territorio nazionale.

Sulla base di questi due parametri viene quindi determinata la Classe di Rischio, espressa con una lettera da A+ a G tra le 8 classi previste dalle Linee Guida. I metodi e parametri definiti dal documento approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sono applicabili agli edifici di civile abitazione o comunque ‘non tutelati’; per gli edifici storici sono necessarie ulteriori indicazioni dal MIBACT in accordo con il CSLLPP.

classe di rischio

La classificazione del rischio sismico delle costruzioni rende definitivamente operativa la “Legge di stabilità 2017” in merito alla disposizione di fondi speciali per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici. Questa novità riguarda gli edifici situati nei comuni classificati in zona sismica 1, 2 o 3 secondo l’OPCM 3274 del 2003, ovvero 5.790 comuni d’Italia su un totale di 8.048.

Dal sito della Protezione Civile è possibile scaricare il foglio Excel con la classificazione sismica per comune.

Il sistema di incentivazione previsto dalla Legge di Stabilità, ribattezzato Sismabonus, prevede che le spese sostenute dall’1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di messa in sicurezza relativi al rischio sismico di una costruzione siano detraibili dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dall’imposta sul reddito delle società (IRES).

La quota totale detraibile è ripartita in cinque quote annuali ed è calcolata in funzione della Classe di Rischio dell’edificio su un tetto massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare.

Il riferimento alla Classe di Rischio avviene introducendo tre distinti scaglioni di detrazione secondo le seguenti percentuali:

  • 50% di detrazione per gli interventi che non comportano un miglioramento della Classe di Rischio
  • 70% di detrazione per gli interventi che portano al miglioramento di una Classe di Rischio
  • 80% di detrazione per gli interventi che portano al miglioramento di due Classi di Rischio

Nel caso di interventi in condomini le detrazioni del 70% e 80% diventano del 75% e 85% se gli interventi riguardano le parti comuni dell’edificio.

Le spese sulle quali è calcolata la detrazione comprendono sia le spese di realizzazione dell’intervento che le spese di classificazione e progettazione degli interventi e le spese legate alle prestazioni professionali per la realizzazione dei lavori, ma anche le spese di ‘messa a norma’ degli edifici sia per gli impianti elettrici che a metano.

I soggetti che godono delle detrazioni non sono solo i proprietari degli immobili ma anche coloro che posseggono un titolo di diritto reale sull’immobile. Fra questi quindi coloro che sono in possesso di un contratto di affitto o di comodato, che sono nudi proprietari o che hanno un diritto di usufrutto, purché i bonifici siano intestati a quei soggetti che posseggono un titolo sull’immobile. Il diritto di credito così acquisito può essere inoltre ceduto o ereditato.
I pagamenti vanno effettuati a mezzo di bonifico bancario o postale e sono regolamentati dall’art. 16-bis del DPR 917 del 1986.

I danni causati dal terremoto dipendono sì dall’intensità delle scosse ma dipendono anche dalla vulnerabilità del patrimonio edilizio e dalla educazione della popolazione ad affrontare il fenomeno

Che fare?

  • verifiche della sicurezza statica e sismica
  • interventi, anche semplici, per il miglioramento del livello di sicurezza
  • attento controllo anche degli interventi non strutturali
  • affidarsi a professionisti preparati
  • boicottare le offerte di prestazioni a tariffe “indecenti”

Non ha significato procedere alla classificazione sismica di una singola unità immobiliare, a meno che questa non coincida con una Unità Strutturale. Di regola, per Unità Strutturali che comprendono più unità immobiliari, il soggetto tenuto a procedere alla classificazione sismica è il condominio.

Per ricevere maggiori informazioni compila il modulo qui sotto per essere ricontattato senza impegno:

CONTATTAMI